ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI ALIQUOTA: 1,5 (unovirgolacinque) per mille
o Per tutti i fabbricati e le unità immobiliari DIVERSE dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili, la somma tra l’aliquota prevista a titolo di IMU ( 7,6 per mille) e quella a titolo di TASI (1,5 per mille), non supera l’aliquota massima prevista per tali categorie (10,60 per mille). o Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota della TASI è pari all’1 per mille Fontegreca, 30.07.2014
INDIVISIBILI - TASI – SI PRECISA QUANTO SEGUE:
o
ANNENDUM ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NR. 15 del 30 LUGLIO 2014
(Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare;
b) la stessa aliquota si applica anche alle abitazioni principali nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze, in quanto la somma tra l’aliquota prevista a titolo di IMU (4
per mille) e quella a titolo di TASI (1,5 per mille), non supera l’aliquota massima prevista per
tali categorie (6 per mille) ;
IN RIFERIMENTO ALLE