In attuazione degli artt. 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” si rende noto che:
Ai fini del computo dei termini di TUTTI I PROCEDIMENTI in corso alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020;
Tutti i CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ATTI ABILITATIVI comunque denominati in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile rimangono validi fino al 15 giugno 2020;
Le CARTE DI IDENTITÀ scadute dopo il 17 marzo rimangono valide fino al 31 agosto 2020 (limitatamente all'Italia, mentre per l'estero scadono alla data indicata sul documento).
Si allegano ulteriori documenti sottoposti a proroga: elenco